Facebook, CGUE: Schrems può agire individualmente, no ad azione collettiva
Maximilian Schrems può proporre un’azione individuale contro Facebook Ireland in Austria ma non può avvalersi del foro del consumatore per un’azione collettiva che lo veda rappresentare anche i diritti di altri consumatori. L’utente di Facebook è in linea di principio un consumatore se agisce individualmente contro il big della rete ma non può far valere la sua azione come azione di classe. La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata oggi in questo modo sul caso che oppone Schrems, che abita in Austria, a Facebook.
Schrems non è nuovo ad azioni nei confronti di Facebook. A lui si deve, nell’ottobre 2015, l’annullamento della decisione della Commissione europea sul “Safe Harbour” da parte della Corte di Giustizia. Schrems è impegnato in un’ampia battaglia nei confronti delle politiche di privacy tenute da Facebook e sulle sue azioni giudiziarie contro Facebook Ireland ha pubblicato due libri, tenuto lezioni (talvolta remunerate), registrato vari siti web, blog, petizioni online, campagne di raccolta di fondi. Nel caso esaminato dalle Corte di giustizia – che dunque conferma l’orientamento espresso dall’avvocato generale lo scorso novembre – Schrems contesta a Facebook di aver violato diverse disposizioni in materia di protezione dei dati relativamente al suo account Facebook privato e agli account di altri utilizzatori che gli avrebbero ceduto i loro diritti per tale azione. Facebook, da parte sua, ritiene che i giudici austriaci non siano competenti, che Schrems non possa essere considerato un consumatore, perché usa Facebook anche per fini professionali, e che non possa fondasi sulla norma dell’Unione che consente ai consumatori di citare in giudizio una controparte contrattuale straniera dinanzi ai giudici del loro domicilio (cosiddetto «foro del consumatore»).
La Corte di Giustizia, nella sua sentenza di oggi, risponde che “l’utilizzatore di un account Facebook privato non perde la qualità di «consumatore» allorché pubblica libri, tiene conferenze, gestisce siti Internet, raccoglie donazioni e si fa cedere i diritti da numerosi consumatori al fine di far valere in giudizio tali diritti. Il foro del consumatore non può essere invece invocato per l’azione di un consumatore diretta a far valere, dinanzi al giudice del luogo in cui egli è domiciliato, non soltanto diritti propri ma anche diritti ceduti da altri consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri oppure in Stati terzi”.
Schrems può dunque agire come consumatore ma a livello individuale. Le competenze e le conoscenze che ha, insieme al suo impegno per la rappresentanza dei diritti di chi usa i servizi online, non lo privano della qualità di consumatore. “Un’interpretazione della nozione di «consumatore» che escludesse tali attività si risolverebbe, infatti, nell’impedire una tutela effettiva dei diritti di cui i consumatori dispongono nei confronti delle loro controparti professionali, compresi quelli relativi alla protezione dei loro dati personali”, dice la Corte. “Per quanto riguarda i diritti ceduti, la Corte ricorda che il foro del consumatore è stato istituito per proteggere il consumatore in quanto parte del contratto considerato – prosegue la Corte Ue – Pertanto, il consumatore è tutelato solo allorché egli è personalmente coinvolto come attore o convenuto in un giudizio. Di conseguenza, l’attore che non sia esso stesso parte del contratto di consumo di cui trattasi non può avvalersi del foro del consumatore. Tali considerazioni devono applicarsi anche nei confronti di un consumatore cessionario di diritti di altri consumatori”.
Notizia pubblicata il 25/01/2018 ore 17.20