Il “premio alla nascita” di 800 euro previsto una tantum per le mamme nel 2017 va riconosciuto a tutte la mamme straniere regolarmente soggiornanti in Italia. Secondo il Tribunale di Milano la legge istitutiva del premio non conferiva all’Inps alcun potere di restringere il numero di beneficiari, escludendo le mamme straniere prive di permesso di soggiorno di lungo periodo. Lo ha reso noto l’Asgi, Associazione studi giuridici sull’immigrazione, che aveva presentato ricorso insieme ad Apn (Avvocati per niente onlus) e alla Fondazione Piccini contro le limitazioni che erano state introdotte dall’Inps.

L’Inps dovra dunque revocare le proprie circolari e pubblicare sul sito una “nota informativa” che informi dell’estensione del beneficio. Come afferma l’Asgi, “è proprio la legge nazionale istitutiva a prevedere il beneficio con la massima ampiezza (persino senza alcun limite di reddito) e dunque non può essere l’Inps ad escludere l’una e l’altra categoria di stranieri”.

“Confidiamo che ora l’Inps si adegui rapidamente alla decisione del Tribunale – dichiara l’avvocato Alberto Guariso che assisteva le associazioni ricorrenti – evitando così il diffondersi di un contenzioso che sarebbe non solo oneroso per lo stesso Inps, ma soprattutto ingiusto per la difformità di trattamento che verrebbe a crearsi, in una materia così delicata, tra chi agisce in giudizio e chi fa affidamento sulle erronee comunicazioni dell’Inps”.

Secondo quando si legge nell’ordinanza del Tribunale di Milano, pubblicata sul sito dell’Asgi, alla luce dei presupposti introdotti dall’Inps per beneficare del “premio alla nascita”, una cittadina comunitaria e una cittadina non comunitaria regolarmente presente in Italia “a parità di ogni altra condizione, non godono dello stesso trattamento assistenziale”, perché la cittadina comunitaria può beneficiare del premio alla nascita indipendentemente dalla durata del suo soggiorno, mentre la cittadina non comunitaria deve necessariamente avere lo status di rifugiato politico, di protezione sussidiaria, o il permesso di soggiorno Ue di lungo periodo. SI tratta di “una disparità di trattamento” che origina solo dalla cittadinanza, spiega il Tribunale di Milano. Questo ha dunque accolto il ricorso e ha accertato e dichiarato “il carattere discriminatorio della condotta dell’Inps consistente nell’aver introdotto requisiti non previsti dall’art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016 per poter beneficiare del cd. “premio alla nascita””. Il Tribunale di Milano ha ordinato all’Inps di “eliminare la condotta discriminatoria attraverso l’estensione del beneficio assistenziale denominato “premio alla  nascita” a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizione giuridico-fattuali previste dall’ art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016”. E ha ordinato all’Inps “la pubblicizzazione dell’ampliamento del novero dei beneficiari del “premio alla nascita”attraverso la pubblicazione di una nota informativa sull’home page del proprio sito internet”.

“Abbiamo chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al ministero del Lavoro e al Mef se intendano confermare l’orientamento finora espresso sulla limitazione del “Bonus mamma domani” alle residenti e immigrate con permesso di lungo soggiorno. Il Governo non ci ha ancora risposto”, ha fatto sapere l’Inps (Ansa.it).

“Nel frattempo – spiega l’Asgi – è importante che tutte le donne straniere che si trovano almeno al settimo mese di gravidanza entro il 31.12.2017 facciano domanda all’Inps al fine di poter beneficiare della decisione milanese che, lo ricordiamo, riguarda la “discriminazione collettiva” e quindi tutte le donne straniere regolarmente soggiornanti in Italia, indipendentemente dal titolo di soggiorno. Ricordiamo anche che  coloro che hanno maturato il diritto nel 2017 potranno comunque presentare domanda: in proposito va tenuto presente che , secondo la circolare  Inps n. 78 del 28.4.17, la domanda deve essere presentata entro un anno dalla nascita, ma per le nascite intervenute dal 1^ gennaio al 4 maggio 2017, il termine decorre dal 4.5.2017. In poche parole, sino al 4.5.2018 tutte le mamme sono in termini per fare la domanda, mentre dal 5.5.2018 in poi occorrerà fare riferimento al termine di 12 mesi dalla nascita”.

 

Notizia pubblicata il 14/12/2017 ore 16.01


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