Gli Stati possono vietare e sanzionare penalmente l’esercizio illegale dell’attività di trasporto nell’ambito di UberPop senza dover notificare prima il progetto di legge alla Commissione europea. Sulla scia dell’interpretazione già proposta nel caso di Uber Spain, l’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea ribadisce che il servizio UberPop (piattaforma che via smartphone attiva conducenti non professionisti con le proprie auto) rientra nel settore dei trasporti e ad esso non si applica la normativa relativa alla società dell’informazione.

Qual è il caso si cui l’avvocato si è pronunciato? Uber France è stata perseguita per aver organizzato, attraverso il servizio UberPop, un sistema che mette in contatto i clienti con conducenti non professionisti che operano con le proprie auto erogando servizio di trasporto passeggeri. Uber France sostiene che la normativa francese in forza della quale è perseguita costituisce una regola tecnica che riguarda direttamente un servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva relativa alle norme e alle regolamentazioni tecniche. Tale direttiva, dice Uber France, impone agli Stati membri di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di legge o di regolamento che istituisca regole tecniche relative ai prodotti e ai servizi della società dell’informazione. E le autorità francesi non hanno notificato il progetto di legge alla Commissione prima della sua adozione, per cui Uber France sostiene di non dover essere sanzionata.

L’avvocato generale Maciej Szpunar, nelle sue conclusioni di  oggi, sostiene che, indipendentemente dalla questione se il servizio offerto da Uberpop rientri o meno nella direttiva, “gli Stati membri possono vietare e sanzionare l’esercizio illegale di un’attività di trasporto come quella di Uberpop senza essere tenuti a notificare previamente il progetto di legge alla Commissione”. In linea con le conclusioni assunte a maggio nelle causa che riguardava Uber Spain, per l’avvocato generale “il servizio Uberpop rientra nel settore dei trasporti e non costituisce pertanto un servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva. In tali circostanze, la direttiva non è applicabile e una notifica del progetto di legge alla Commissione non è necessaria”. E anche se il servizio Uber Pop venisse considerato servizio della società dell’informazione, prosegue l’avvocato, “la decisione di vietare e sanzionare l’attività di un intermediario come Uber nell’esercizio illegale di un’attività di trasporto non costituisce una «regola tecnica» ai sensi della direttiva, cosicché neppure in tal caso sarebbe necessario notificare il progetto di legge alla Commissione”.

 

Notizia pubblicata il 04/07/2017 ore 17.09


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