La compagnia aerea deve indennizzare per volo cancellato i passeggeri che non sono stati informati tempestivamente. E questo vale non solo se il contratto è stipulato direttamente fra passeggero e vettore, ma anche se viene fatto attraverso un’agenzia di viaggi online e dunque se i biglietti vengono comprati online. La pronuncia viene dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, per la quale il vettore aereo è tenuto a indennizzare il passeggero se non può dimostrare di averlo informato della cancellazione del volo più di due settimane prima dell’orario di partenza.

La pronuncia è scaturita dal caso di un cittadino che doveva viaggiare andata e ritorno dai Paesi Bassi al Suriname con un volo della compagnia aerea SLM. Il biglietto veniva prenotato attraverso un’agenzia di viaggio online. Il decollo del volo di andata era previsto per il 14 novembre 2014. Il 9 ottobre 2014, la SLM comunicava all’agenzia di viaggi la cancellazione di tale volo. Il 4 novembre 2014, il cittadino riceveva un messaggio di posta elettronica dall’agenzia di viaggi che lo informava del fatto – dieci giorni prima del volo. I tempi sono importanti, perché appellandosi alle norme europee il passeggero ha chiesto un risarcimento danni forfettario di 600 euro: il regolamento Ue sulla compensazione dei passeggeri in caso di cancellazione del volo prevede che i passeggeri hanno diritto ad una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo, a meno che non siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto. La compagna aerea ha negato la compensazione spiegando che l’informazione sulla cancellazione del volo era stata data il 9 ottobre all’agenzia di viaggi, e a sua volta quest’ultima declinava ogni responsabilità spiegando che la responsabilità di informare i passeggeri in una situazione del genere spettasse al vettore aereo, al quale era trasmesso, nel dossier di prenotazione, l’indirizzo di posta elettronica del passeggero.

La questione è arrivata davanti alla Corte di Giustizia. La Corte oggi ricorda che conformemente al regolamento europeo “l’onere di provare se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo incombe al vettore aereo. Qualora il vettore aereo non sia in grado di dimostrare che il passeggero è stato informato della cancellazione del volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto, esso è tenuto a pagare la compensazione prevista da tale regolamento” spiega la Corte, precisando che questa interpretazione vale non solo se il contratto di trasporto viene stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche se viene fatto attraverso un’agenzia di viaggi online. Non viene però compromesso, precisa la Corte, il diritto del vettore aereo di chiedere il risarcimento, conformemente al diritto nazionale applicabile, a chiunque sia all’origine dell’inadempimento di tale vettore ai propri obblighi, perché “il regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo di chiedere il risarcimento a un operatore turistico o a qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto”.


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