Fine-vita: il malato può interrompere le cure. Oggi alla Camera il voto decisivo
Biotestamento, una battaglia di civiltà durata anni che forse oggi vedrà raggiunto un primo importante risultato positivo. Nella giornata di ieri, con un insolito asse di alleanza Pd-M5S, sono stati approvati i primi due articoli del Ddl. Fondamentali le modifiche apportate al primo articolo che introduce di fatto il diritto del malato a disporre secondo la sua volontà del proprio fine-vita. È stato infatti soppresso il sesto comma del art.1 in base al quale si prescriveva che “il rifiuto del trattamento sanitario indicato dal medico o la rinuncia al medesimo non possono comportare l’abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l’erogazione delle cure palliative”. Ora invece è prevista la possibilità che il malato possa rifiutare l’idratazione e la nutrizione artificiali, equiparati a normali trattamenti sanitari.
Viene poi introdotta la “sedazione palliativa profonda, in associazione con la terapia del dolore”. Si intende evitare, perciò, un accanimento terapeutico nei confronti del malato: nessuna “ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure”, ma piena libertà di scelta al paziente, anche prima della malattia.
Il testo della proposta di legge infatti prevede che “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Può altresì indicare una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”.
Per i medici, resta il diritto di rifiutarsi a “staccare la spina”. Nel testo infatti è precisato che di fronte al rifiuto delle cure da parte del paziente, il medico “non ha obblighi professionali”. In pratica, è prevista la possibilità che il medico possa rifiutarsi di sospendere i trattamenti sanitari. Il paziente potrà quindi rivolgersi ad un altro medico presente nella struttura.
Questa possibilità varrà indistintamente per tutte le strutture, incluse quelle private e/o cattoliche. Non si potranno perciò chiedere esoneri all’applicazione del biotestamento “non rispondenti alla carta di valori su cui fondano i propri servizi”.