Per poter usufruire dei servizi online, come la gestione della propria scheda anagrafica, vedere i propri consumi e ricevere la fatturazione, un’impresa non può obbligare il consumatore ad accettare di ricevere le offerte pubblicitarie. È quanto ha stabilito il Garante della Privacy che, a seguito di alcune segnalazioni, ha verificato la pratica di un’azienda di energia e gas, la quale non concedeva altra possibilità di scelta ai propri utenti per poter usufruire dei servizi online. I consumatori per poter ottenere il contratto dovevano, infatti, per forza barrare la casella comprendente anche il consenso all’invio delle comunicazioni commerciali.

Come comunicato da Adiconsum, nel corso dell’istruttoria il Garante ha appurato, inoltre, che il ramo aziendale della fornitura del gas era stato acquisito da un’altra società, che non aveva provveduto, come previsto dalla normativa, a inviare ai nuovi clienti l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Il Garante ha quindi vietato alla società principale di utilizzare i dati personali acquisiti e ha prescritto alla società del gas acquirente di rispettare la normativa sulla privacy, provvedendo a informare i clienti sulle modalità di trattamento dei loro dati. Il Garante si riserva di “verificare, con autonomi procedimenti, la sussistenza dei presupposti per contestare le sanzioni amministrative per le violazioni commesse”.

L’informativa sulla privacy prevede due step per la conclusione dell’iter di un contratto: il primo consenso per concludere il contratto; il secondo per ricevere comunicazioni commerciali. Ma in un senso o nell’altro, il consenso non deve essere condizionato, ma libero, specifico e informato.


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