Negli ultimi anni molti consumatori si sono rivolti al Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) denunciando pesanti perdite nel recesso anticipato da contratti di polizze vita. Nella maggior parte dei casi si trattava di assicurazioni sulla vita cosiddette “unit linked” o “index linked”. “Nella fattispecie poi già il termine “assicurazione” non è molto appropriato, poiché in molti casi il contratto non copre alcun rischio (ad esempio caso morte), e non vi è un capitale garantito a fine durata” spiega l’Associazione.

Il CTCU spiega che “questo tipo di prodotti viene commercializzato da compagnie assicurative, ma secondo la recente dottrina giuridica è da inquadrare fra i servizi finanziari”. “Il legislatore prevede che un servizio finanziario possa essere prestato soltanto previa stipula del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento. In mancanza di questo primo contratto (che rappresenta una sorta di contratto quadro, e mira a garantire la tutela legale dei clienti), tutti i contratti seguenti sono da considerare nulli. Questo in concreto significa che in assenza del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento, il contratto di polizza vita stesso può essere dichiarato nullo da un giudice, fatto che a sua volta comporterebbe l’obbligo, in capo alla compagnia assicuratrice, di restituire i premi pagati.

Per garantire ai consumatori una concreta applicazione dei diritti previsti, il CTCU intende promuovere una causa “pilota”. Chi di recente abbia riscattato una polizza vita prima della sua naturale scadenza, realizzando delle perdite, può rivolgersi al CTCU.


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