Diritto all’informazione, all’uso degli abbonamenti in condizioni di trasparenza, all’indennizzo per ritardi e soppressioni. Obiettivo: consentire “una scelta commerciale consapevole e informata”. Con disposizioni valide per tutti i servizi ad Alta Velocità. L’Autorità di regolazione dei trasporti ha definito il contenuto minimo dei diritti che i passeggeri in possesso di abbonamento possono esigere nei confronti dei gestori dell’Alta Velocità.
trenoLe misure entreranno in vigore dopo una breve consultazione che si concluderà il 29 aprile, fa sapere l’Autorità dei trasporti, che ha definito dunque i diritti degli abbonati all’Alta Velocità. Si parte dal diritto all’informazione, che riguarda il contenuto minimo delle informazioni che devono essere date ai passeggeri su caratteristiche e fruizione degli abbonamenti. “L’obiettivo – dice l’Autorità dei trasporti – è garantire agli utenti interessati all’acquisto di un abbonamento la disponibilità, prima dell’adesione eventuale all’offerta e per tutta la durata della stessa, di un nucleo essenziale di informazioni sulle caratteristiche e le modalità di fruizione del titolo di viaggio, tali da consentire una scelta commerciale consapevole e informata”.
Le informazioni comprendono dunque il numero di posti che , per ciascuna tratta, per ciascun treno e per senso di marcia sono oggetto dell’offerta commerciale; le modalità di attivazione e fruizione dell’abbonamento, le eventuali condizioni e restrizioni all’uso, i relativi prezzi e modalità di pagamento; le modalità e la tempistica con le quali è possibile procedere alle prenotazioni dei posti e alle successive modifiche, nonché la natura gratuita o onerosa delle stesse; le modalità di esercizio del diritto di rimborso e di indennizzo per ritardi, soppressioni e disfunzioni imputabili ai gestori dei servizi.
I diritti all’utilizzo degli abbonamenti prevedono altre misure. Fra queste: i gestori dei servizi garantiscono che la loro organizzazione sia adeguata alle esigenze di trasporto dei titolari di abbonamento; consentono l’acquisto degli abbonamenti e la prenotazione dei posti entro un termine congruo, e comunque almeno 15 giorni prima dell’inizio del periodo di validità dell’abbonamento; assicurano il rilascio di un duplicato dell’abbonamento in caso di furto o smarrimento.  Qualora il gestore del servizio consenta all’abbonato di effettuare la prenotazione del posto successivamente all’acquisto dell’abbonamento, l’abbonato ha diritto a veder soddisfatto nella giornata il proprio programma di viaggio per la tratta relativa all’abbonamento. Ove ciò non sia possibile, l’abbonato ha diritto al rimborso dell’ulteriore titolo di viaggio acquistato per soddisfare l’esigenza di trasporto oggetto dell’abbonamento. I titolari di abbonamento hanno diritto al cambio di prenotazione indipendentemente dal canale utilizzato per effettuare la prenotazione.
C’è poi il diritto all’indennizzo per ritardi e soppressioni. I passeggeri titolari di abbonamenti e in possesso di prenotazioni registrate sui sistemi di vendita del gestore del servizio, qualora abbiano subito ritardi o soppressioni di servizio ripetuti durante il periodo di validità dell’abbonamento, hanno diritto a un indennizzo adeguato.
I gestori sono tenuti a rispettare le misure del provvedimento, dandone comunicazione all’Autorità, entro il 1° settembre 2016, adeguando le proprie condizioni generali di trasporto e i propri documenti informativi. Nel frattempo l’Autorità “rinnova la raccomandazione ai gestori dei servizi ferroviari ad AV di astenersi dal comminare sanzioni pecuniarie o esigere sovrapprezzi per la violazione dell’obbligo di prenotazione”.

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