Oggi è stata approvata definitivamente la legge di conversione del decreto legge 18/2016, che riforma le banche di credito cooperativo. Nella legge c’è anche l’emendamento presentato dall’On. Sergio Boccadutri che modifica il Testo Unico Bancario anche per la parte relativa all’anatocismo. Altroconsumo interviene nel dibattito lanciato da Help Consumatori sul tema, e chiarisce la sua posizione con l’analisi tecnica di Anna Vizzari, esperta dell’ufficio studi economico giuridici dell’Associazione: la nuova regolamentazione è in linea con quanto chiesto da Altroconsumo durante la consultazione. 
Altroconsumo interviene a rettifica di quanto dichiarato dal suo rappresentante del Veneto Ernico Schenato qualche giorno fa, in un intervento inviato a Help Consumatori.
Vizzari spiega che l’anatocismo “può essere una cosa positiva quando riguarda gli interessi sulle giacenze di conto”, mentre “è negativa quando si è in rosso o si sta usando una carta revolving”. Si tratta comunque di “un argomento spinoso, su cui il legislatore si è molto speso in questi anni, e che adesso cambia ancora, a nostro avviso positivamente, visto che il nuovo testo dell’articolo 120 del TUB inserito nella legge di conversione del DL 18/15 approvata definitivamente in Parlamento il 6 aprile riprende molte delle nostre osservazioni presentate lo scorso anno durante la consultazione di Banca d’Italia sul tema.
L’articolo 120 del TUB nel comma 2 (in vigore dal 1 gennaio 2014, modificato ma poi reintrodotto nello stesso anno e che ora sarà modificato) affermava:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

  1. nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
  2. gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

La delibera del CICR non è mai arrivata, c’è stata una consultazione di Bankitalia a fine 2015 a cui Altroconsumo ha partecipato facendo osservazioni al testo proposto.
A nostro avviso l’iter legislativo che ha portato all’attuale formulazione dell’articolo 120 del TUB fa legittimamente pensare che il legislatore volesse eliminare completamente la possibilità di anatocismo. E questo in maniera ampia, includendo anche le spese applicate sul “rosso” e gli interessi moratori nel novero delle voci che non possono essere colpite da anatocismo. Ed estendendo il divieto anche alle cosiddette carte revolving. Riteniamo che sarebbe un grave danno per la raccolta del risparmio impedire la capitalizzazione degli interessi attivi. Il divieto deve riguardare unicamente le voci in passivo.
Adesso arriva il nuovo testo dell’articolo 120 che nella comma 2 diventa così: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

  1. nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
  2. gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo».

Che cosa cambierà?


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  • Purtroppo c’è ancora un riferimento ad un decreto del CICR che dovrà indicare la regolamentazione specifica dell’anatocismo. Ci auguriamo che arrivi al più presto. Ad esempio nella precedente versione dell’articolo del TUB operativa dal 1 gennaio 2014 la delibera CICR non è mai arrivata, alimentando così il contenzioso di questi anni sul tema.
  • E’ chiarito che il divieto di anatocismo riguarda solo gli interessi debitori e non quelli creditori.
  • Viene nuovamente reintrodotto (dopo il tira e molla del 2014) il calcolo del conteggio degli interessi debitori e creditori con la stessa periodicità che non potrà essere mai inferiore all’anno. Gli interessi saranno conteggiati al 31 dicembre di ogni anno o comunque alla fine del rapporto. Ciò significa che le eventuali spese legate al rosso di conto corrente (ad esempio le spese di istruttoria veloce) saranno conteggiate una sola volta nell’anno evitando la loro capitalizzazione.
  • Inoltre viene allargato il divieto anche alle carte di credito revolving, cosa importantissima visto i tassi debitori applicati da queste carte (in media 16,44%, fino ad un massimo del 24,44%).
  • L’ultimo punto afferma inoltre che gli interessi debitori saranno addebitati sul conto dei clienti il 1 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. E questo è un ulteriore vantaggio per i clienti.

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