Dal 9 gennaio gli investitori avranno la possibilità di rivolgersi gratuitamente ad un Arbitro che decide secondo la legge le controversie che riguardano i prodotti finanziari. Si chiama Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ed è un organismo collegiale, a cui potranno essere sottoposte le controversie (fino ad un importo massimo richiesto di 500.000,00 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori.Potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding.

In pratica, il risparmiatore che subisce un danno a causa del comportamento del professionista a cui si è rivolto (ad esempio un istituto di credito), può fare ricorso al collegio arbitrale. La procedura, oltre ad essere totalmente gratuita, è molto rapida: la decisione viene emessa entro 90 giorni.

Proviamo a capire meglio come funziona questa nuova procedura.

Innanzitutto, chi può rivolgersi all’Acf? Potranno presentare ricorso i cosiddetti investitori “retail”, ossia coloro che non hanno adeguata competenza nell’ambito dei servizi finanziari e si rivolgono al supporto di un intermediario che può essere una banca, una Sim (società di intermediazione mobiliare), una Società di intermediazione finanziaria, una società del gruppo Poste italiane (divisione Banco posta). Può trattarsi anche di società estere, purché abbiano una succursale in Italia (se la sede principale è in Europa) o siano autorizzate ad operare nel territorio italiano (se si tratta di società extracomunitaria).

Nel caso in cui gli intermediari abbiano assunto un comportamento scorretto nei confronti del risparmiatore (violando cioè gli obblighi previsti dalla legge quali informazione ossia l’intermediario deve informare adeguatamente l’investitore sulla natura dell’operazione e soprattutto sui rischi che quest’ultima può comportare; diligenza; correttezza; trasparenza) si potrà quindi ricorre all’Arbitro.

La gratuità del ricorso all’Acf è garantito dal “Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori”, istituito nel 2007.

L’invio del ricorso all’Acf va effettuato rigorosamente online, mediante il sito www.acf.consob.it, che sarà operativo dal 9 gennaio. Per venire incontro agli utenti meno esperti, la Consob ha stabilito che, per i primi due anni, il ricorso potrà essere inviato in forma cartacea: dopo l’invio, però, la procedura continuerà in via telematica. Sia l’investitore che l’intermediario avranno la possibilità di far valere le proprie ragioni (cosiddetto “contraddittorio”).

Adoc, secondo cui tale strumento costituirà un valido deterrente contro le violazioni messe in atto dagli intermediari nei confronti dei risparmiatori.

“L’Arbitro per le Controversie Finanziarie è una novità fondamentale per la tutela dei diritti dei piccoli investitori e risparmiatori”, dichiara Roberto Tascini, presidente di Adoc. “L’ACF sarà un efficace strumento di tutela diretta degli interessi di chi investe. A nostro avviso consentirà anche un miglioramento delle relazioni degli intermediari con i clienti, in quanto indurrà gli operatori a eseguire correttamente gli ordini e le richieste degli investitori, con maggiore correttezza, attenzione e trasparenza”. 


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