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Ritardi, soppressione di treni, coincidenze perse, responsabilità sui bagagli, informazioni ai passeggeri: entra oggi in vigore il decreto legislativo (17 aprile 2014, n. 70) che attribuisce all’Autorità dei trasporti il potere sanzionatorio nei confronti delle imprese ferroviarie che violano i diritti dei passeggeri. Questi potranno prima presentare un reclamo e, decorsi 30 giorni, presentare in seconda istanza un reclamo all’Authority che accerterà le violazioni e applicherà le sanzioni, che vanno – a seconda dei casi – da un minimo di 150 euro fino a 20 mila euro.
“Entra oggi in vigore il decreto legislativo n. 70/2014 che attribuisce all’Authority dei trasporti il potere sanzionatorio sulle imprese ferroviarie in caso di violazione dei diritti dei passeggeri – ricorda il Movimento Consumatori – Per mancata informazione su ritardi, soppressione dei treni, violazione dell’obbligo di trasporto di biciclette, inefficienze nella vendita dei biglietti, inosservanza degli obblighi nel risarcimento dei danni a passeggeri e bagagli, scarsa assistenza ai passeggeri e in particolare ai disabili – ma non in caso di ritardi e scarsa pulizia – i passeggeri potranno prima presentare un reclamo e, decorsi 30 giorni, presentare in seconda istanza reclamo all’Autorità che accerterà le violazioni e applicherà le sanzioni che vanno da un minimo di 150 a un massimo di 20 mila euro. L’Autorità è ora tenuta ad adottare procedure, anche telematiche, per la ricezione delle segnalazioni”.
Quali le sanzioni previste? Per fare qualche esempio: per inosservanza degli obblighi informativi relativi al viaggio, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Se le imprese ferroviarie non vogliono vendere i biglietti a bordo treno, devono darne comunicazione all’Autorità dei trasporti e rendere pubblica tale decisione. Mentre, stabilisce il decreto legislativo, “qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l’acquisto riguardi un servizio ricompreso nell’ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”.
Per quanto riguarda la responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai bagagli, in caso di inosservanza dell’obbligo di copertura assicurativa minima sono previste sanzioni da 50.000 euro a 150.000 euro. Per ritardi, coincidenze perse e soppressioni, il decreto stabilisce che l’impresa ferroviaria dia ai passeggeri le informazioni sulle modalità di indennizzo e risarcimento per ritardi, perdite di coincidenze o soppressione dei treni: se questi obblighi non vengono rispettati, per ogni singolo caso l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Sono previste sanzioni da 2.000 a 10.000 euro per ogni singolo evento per il quale l’impresa ferroviaria sia responsabile di mancata assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio e di mancato rispetto dell’obbligo di fornire servizi di trasporto alternativo.
“Finalmente Trenitalia dovrà impegnarsi a rispettare standard di qualità del servizio europei non solo nell’alta velocità ma anche in ambito di trasporti regionali – afferma Marco Gagliardi, responsabile del settore Trasporti del Movimento Consumatori – restano però spazi da riempire per avere una tutela piena, ad esempio, introducendo sanzioni in caso di ritardi sistematici e scarsa pulizia, così come indennizzi forfettari a vantaggio diretto dei passeggeri e procedure di conciliazione”.


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