Lo sciopero di oggi e domani del personale Ryanair, che rischia di vedere cancellati moltissimi voli non costituisce una circostanza eccezionale in virtù della quale la compagnia aerea é esentata pagamento della compensazione pecuniaria. E ciò in virtù di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea dello scorso mese di aprile pronunciatasi in seguito alle cancellazioni seguite ad uno sciopero del personale della compagnia aerea TUIfly.

I conflitti tra l’azienda irlandese e i suoi dipendenti in corso in questi giorni rientrano pienamente nella fattispecie sulla quale si è espressa la Corte europea. Quindi rispetto agli scioperi di oggi e domani la compagnia é tenuta a corrispondere ai passeggeri la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento comunitario 261/2004 che può essere di 250,00, 400,00 e 600,00 euro in base alla lunghezza della tratta.

Abbiamo attivato una task force di legali per fornire assistenza ai cittadini che stanno vivendo in queste ore disagi negli aeroporti italiani a causa della cancellazione dei voli”, spiega il presidente di Codacons, Carlo Rienzi, “Migliaia di viaggiatori hanno programmato le proprie vacanze estive acquistando voli Ryanair per raggiungere le mete di villeggiatura, e in tutti quei casi in cui ritardi e soppressione di voli determineranno la perdita di coincidenze o di giorni di vacanza, i passeggeri potranno agire nei confronti della compagnia aerea per ottenere il risarcimento del danno da “vacanza rovinata”, sulla base della giurisprudenza consolidata nel nostro paese che riconosce il danno morale subito dagli utenti”.

Oltre a ciò, ricorda Confconsumatori, spettano gli ulteriori diritti previsti dal regolamento. Innanzitutto la riprotezione con il primo volo utile e non con riprotezioni di facciata previste dopo quattro o cinque giorni; quindi l’assistenza in aeroporto il rimborso del prezzo del biglietto del volo cancellato (in assenza di riprotezione) e il risarcimento supplementare previsto dall’ art. 12, per i danni patrimoniali e quindi tutte le spese che i passeggeri dovranno sostenere a causa delle cancellazioni (e quindi, ad esempio, acquisto di altri biglietti, soggiorni, spostamenti in treno o noleggio di autovettura). Infine sempre in virtù del predetto art. 12 il risarcimento per i danni non patrimoniali ad esempio da vacanza rovinata.

Ma per low cost i guai potrebbero andare oltre. L’Unione Nazionale Consumatori ha infatti presentato un esposto all’Antitrust contro la compagnia irlandese che dal 13 giugno ha ristretto i termini per poter effettuare il check-in on line gratuito, senza che scatti la penale di 55 euro, passando da 4 a 2 giorni.

“Abbiamo denunciato questa pratica commerciale all’Antitrust perché questa sovrattassa non è indicata in modo chiaro e trasparente“, prosegue Dona. Il costo della penale, infatti, non è indicato né nei Termini e Condizioni né nel “Regolamento Ryanair su argomenti specifici”, né nelle “Domande Frequenti”, bensì è scritto in corrispondenza della voce “Tassa Check-In” che si trova nella “Tabella Supplementi Facoltativi”.

È evidente che non si tratta di un supplemento facoltativo, dato che non è una somma pagata per fruire di un servizio migliorativo rispetto a quello base o, comunque, di una spesa che il consumatore può decidere liberamente se acquistare o meno, come avviene per servizi extra, ad esempio i posti con spazio extra per le gambe o l’imbarco prioritario. Si tratta, invece, di un costo a scopo di penale” conclude Dona.

Da qui la segnalazione all’Antitrust affinché accerti se la pratica commerciale di Ryanair è scorretta e presenta eventuali profili di ingannevolezza ai sensi degli articoli 20 e seguenti del Codice del Consumo.


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